Il D.L. 23/2020, concernente nuovi interventi per far fronte all’emergenza sanitaria, dispone la sospensione nel periodo compreso tra il 23/02/2020 e il 31/12/2020 dei termini previsti per il soddisfacimento delle condizioni previste per la fruizione all’acquisto di immobile con le agevolazioni c.d. “prima casa”.
Poichè l’art. 24 del D.L. 23/2020 in commento, fa genericamente riferimento a “i termini previsti dalla nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro”, si ritiene che debba ritenersi sospeso il decorso di tutti i termini previsti dalla nota II-bis, come di seguito dettagliato.
A – TERMINI FRUIZIONE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA
Sono sospesi nel periodo compreso tra il 23/02/2020 e il 31/12/2020 i seguenti termini:
1) termine di 18 mesi dall’acquisto entro il quale è necessario stabilire la propria residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato (lettera a, comma 1 della nota II-bis);
2) termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici prima casa, entro il quale è necessario procedere all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale, per non perdere il diritto all’agevolazione (comma 4 della nota II-bis, ultimo periodo);
3) termine di un anno dall’acquisto entro il quale è necessario alienare l’eventuale diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà (o quota anche in regime di comunione legale) su altro immobile su tutto il territorio nazionale, acquisito dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni prima casa o con le altre agevolazioni ivi menzionate (comma 4-bis della nota II-bis, introdotto dall’art. 1 della L. 208/2015, comma 55).
Quanto al termine di cinque anni prima del quale non è possibile cedere a titolo oneroso o gratuito l’immobile acquistato con i benefici, salvo riacquisto di cui al punto successivo (comma 4 della nota II-bis, primo periodo), questo non deve intendersi prorogato. Diversamente, spiega l’Agenzia delle entrate nella Circolare 13/04/2020, n. 9/E – in contrasto con la ratio della norma – si arrecherebbe un pregiudizio al contribuente che vedrebbe allungarsi il termine per non incorrere nella decadenza dall’agevolazione fruita.
B – TERMINE FRUIZIONE CREDITO D’IMPOSTA PER RIACQUISTO PRIMA CASA DOPO ALIENAZIONE
È sospeso nel periodo compreso tra il 23/02/2020 e il 31/12/2020 il termine previsto dall’art. 7 della L. 448/1998, che riconosce un credito d’imposta per chi abbia alienato un immobile acquisito usufruendo delle agevolazioni entro 5 anni dall’acquisto, e provveda entro un anno dalla suddetta alienazione ad un nuovo acquisto agevolabile (vedi Le agevolazioni prima casa sugli atti di trasferimento immobiliare).
La misura contenuta nell’art. 24 del D.L. 23/2020 è tecnicamente una sospensione di termini, pertanto nel computo dei termini sospesi si terrà conto del periodo decorso prima del 23/02/2020 e dopo il 31/12/2020, e non invece del periodo di sospensione.
Per i termini che sono iniziati a decorrere durante il periodo di sospensione, il computo inizierà a far data dalla fine del periodo di sospensione stesso, e quindi dal 01/01/2021.
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