L’APE è un documento indicante le caratteristiche energetiche di edifici e/o unità immobiliari.
Negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a
registrazione è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente e il conduttore dichiarano di
aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla
prestazione energetica degli edifici; copia dell’attestato di prestazione
energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole
unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, scatta la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 3.000 a € 18.000. La sanzione è da € 1.000 a € 4.000 per i
contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i
tre anni, essa è ridotta alla metà.
Il documento APE è uno strumento di controllo che sintetizza con una scala da A4 a G (scala di 10 lettere) le prestazioni energetiche degli edifici.
La validità temporale dell’APE è fissata in 10 anni o, comunque, fino al momento in cui si effettuino interventi di
ristrutturazione o riqualificazione che riguardino gli elementi edilizi o gli impianti tecnici in
maniera tale da modificare la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare.
La validità dell’APE è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di
controllo di efficienza energetica degli impianti tecnici dell’edificio, in particolare per gli impianti
termici.
I libretti di impianto di cui al D.M. 10.2.2014 e successive modificazioni devono essere allegati,
in originale, in copia cartacea o in formato elettronico, all’APE.
La normativa di riferimento
Da ottobre 2015 l’attestato di prestazione energetica (APE) ha un formato standard su tutto il
territorio nazionale e fornisce le informazioni relative alla quantità di energia necessaria per soddisfare annualmente le esigenze legate a un
uso standard dell’immobile per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la
produzione di acqua calda sanitaria.
Il contenuto della certificazione
L’attestato APE deve contenere obbligatoriamente, per l’edificio o per l’unità immobiliare, pena l’invalidità:
-la prestazione energetica globale, espressa sia in termini di energia primaria totale che di
energia primaria non rinnovabile;
-la classe energetica, determinata attraverso l’indice di prestazione energetica globale,
espresso in energia primaria non rinnovabile;
-la qualità energetica del fabbricato ai fini del contenimento dei consumi energetici per il
riscaldamento e il raffrescamento, espressa attraverso gli indici di prestazione termica utile per
la climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio;
-le emissioni di anidride carbonica;
-l’energia esportata;
-i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge;
-suggerimenti e raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica, con le
proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti;
-informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali gli incentivi di
carattere finanziario e l’opportunità di eseguire diagnosi energetiche.
La procedura per il rilascio
La procedura di attestazione della prestazione energetica degli immobili comprende una serie
di operazioni svolte dai soggetti certificatori, ovvero: rilievo in sito (sopralluogo obbligatorio) e,
se del caso, di una verifica di progetto, finalizzati alla determinazione dell’indice di prestazione
energetica dell’immobile e all’eventuale redazione di una diagnosi energetica, per
l’individuazione degli interventi di riqualificazione energetica che risultano economicamente
convenienti.
Chi redige l’APE?
L’APE viene redatto da un “soggetto accreditato” chiamato certificatore energetico che ha
competenze specifiche in materia di efficienza energetica applicata agli edifici.
La formazione, la supervisione e l’accreditamento dei professionisti viene gestita dalle Regioni
con apposite leggi locali. Circa la metà delle Regioni italiane ancora non hanno adottato delle
normative proprie, in questo caso la legge vigente è quella nazionale (D.Lgs. 192/2005). Il
certificatore energetico è solitamente un tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed
impianti come l’architetto, l’ingegnere ed il geometra. Il certificatore può essere considerata
una nuova figura professionale per cui sorgono responsabilità civili e penali importanti.
Queste operazioni comprendono:
-il reperimento dei dati di ingresso, relativamente alle caratteristiche climatiche della località,
alle caratteristiche dell’utenza, all’uso energetico dell’immobile e alle specifiche caratteristiche
dell’edificio e degli impianti.
– l’individuazione del modello di calcolo, procedura e metodo, e la determinazione della
prestazione energetica secondo i metodi di calcolo previsti, relativamente
a tutti gli usi energetici pertinenti per l’edificio, espressi in base agli indici di prestazione
energetica totale e parziali;
-l’individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della prestazione
energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, ai rapporti costi-benefici e ai tempi di
ritorno degli investimenti necessari a realizzarle;
-la classificazione dell’edificio in funzione degli indici di prestazione energetica risultanti e il suo
confronto con i limiti di legge e le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di
riqualificazione individuati;
-il rilascio dell’attestato di prestazione energetica.
L’APE è obbligatorio per gli edifici nuovi per cui il rispetto dei requisiti minimi di prestazione
energetica è indispensabile ad ottenere il permesso di costruzione. Sono assimilati a edifici di nuova
costruzione gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione e i nuovi volumi climatizzati ad
ampliamento di edifici esistenti, per un minimo del 15% del volume iniziale o di 500 metri cubi.
In quest’ultimo caso, il rispetto dei requisiti minimi dei nuovi edifici è richiesto limitatamente ai
nuovi volumi.
L’ attestato di prestazione energetica (APE) non va confuso con l’attestato di qualificazione
energetica (AQE). Difatti, quest’ultimo può essere redatto dal progettista o dal direttore dei
lavori, quindi da un tecnico abilitato che ha già avuto un ruolo nei lavori dell’immobili; l’ APE, invece, va redatto da un certificatore abilitato e indipendente.
Il sistema informativo per il catasto degli attestati energetici
Il Catasto energetico rappresenta un sistema di rilevamento e catalogazione del
comportamento energetico degli immobili.
Il Catasto energetico ha competenza regionale e gestisce il registro degli attestati di
prestazione energetica (APE) relativi agli immobili presenti sul territorio della Regione cui fa
capo. Le sue funzioni principali sono da un lato recepire e archiviare le nuove pratiche e
dall’altro offrire la consultazione delle pratiche già redatte.
Con l’attivazione della Piattaforma APE Puglia sale il numero delle regioni italiane che hanno
adottato il sistema informativo per il catasto degli attestati energetici (APE). 👉 https://www.apepuglia.enea.it/
Per l’utilizzo della Piattaforma APE Puglia è obbligatorio registrarsi seguendo le modalità
indicate nella “Guida per la fruizione dell’APE-Puglia” allegata alla determinazione n. 8/2020.
La piattaforma per la gestione degli attestati di prestazione energetica degli edifici consentirà:
-ai certificatori abilitati, di caricare, compilare e trasmettere gli Attestati di Prestazione prodotti, visualizzare l’elenco dei propri
attestati già trasmessi e quello degli attestati ancora in lavorazione.
-ai cittadini di consultare e visionare gli APE relativamente agli immobili di proprietà;
-ai notai di consultare e visionare gli APE oggetto degli atti di propria competenza.