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Agevolazioni acquisto “prima casa” e credito d’imposta

Con l’Interpello n. 297/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito all’applicazione della Legge n. 207/2024 in merito all’estensione da uno a due anni del termine per la vendita dell’abitazione già posseduta (acquistata con il beneficio fiscale) e il relativo credito d’imposta di registro.

Secondo quanto precisato, compete l’agevolazione prima casa al contribuente che già avendo la proprietà di una abitazione acquistata con il beneficio fiscale, compra un’altra abitazione e vende la casa preposseduta entro il secondo anno successivo.

Allorquando l’alienazione dell’abitazione già in possesso sia effettuata entro un anno dal riacquisto, compete il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa (articolo 7, legge 448/1998).

L’estensione temporale si applica dunque esclusivamente nell’ambito dei benefici “prima casa” in senso stretto e non opera quando il contribuente intenda avvalersi del credito d’imposta previsto dall’art. 7 della Legge n. 448/1998 in sede di riacquisto.

Il chiarimento fornito dall’amministrazione finanziaria riveste particolare importanza poiché delimita in modo preciso la portata applicativa della proroga introdotta nel 2024, evitando interpretazioni estensive non conformi alla normativa vigente.

Interpello 297/2025

Un passo indietro inatteso: dopo mesi di silenzi, rinvii e tensioni tra istituzioni e industria, la Commissione Ue ha rimesso in consultazione la bozza di revisione del regolamento Ecodesign 813/2013/Ue, il testo che stabilisce gli standard minimi per i prodotti immessi sul mercato europeo. Il che implica la sparizione del divieto di vendere caldaie a gas a partire dal 2029, un bando che nella precedente bozza del 2023 sembrava ormai destinato ad entrare in vigore.

Il nodo tecnico che nascondeva un divieto totale
La revisione, pubblicata gli scorsi giorni ed aperta ai contributi fino al 26 dicembre, torna a porre la domanda: come conciliare la transizione verde con la realtà delle case europee e del mercato?

Per comprendere la portata della retromarcia bisogna guardare a quello che, solo sulla carta, appariva come un dettaglio tecnico: il limite minimo di efficienza stagionale. La Commissione lo aveva fissato a un valore talmente alto da risultare irraggiungibile persino per le caldaie a condensazione più moderne. Un limite che, pur senza dichiararlo apertamente, avrebbe tagliato fuori qualsiasi caldaia a gas, trasformandosi di fatto in un bando mascherato e imponendo alle famiglie le spese forzate della sostituzione.

Una scelta che aveva provocato reazioni durissime in tutta la filiera del gas e degli impianti termici, soprattutto in Italia dove ogni anno si vendono oltre 900mila caldaie. Un cambio così repentino avrebbe generato un vero terremoto economico, sociale e anche climatico, perché avrebbe costretto milioni di famiglie a passare a tecnologie non sempre compatibili con gli edifici esistenti.

La Commissione ha preso atto del problema: i parametri erano irrealistici e avrebbero creato più danni che benefici. La bozza attuale infatti abbassa significativamente le soglie, consentendo la permanenza sul mercato sia delle caldaie a condensazione sia, sorprendentemente, di quelle tradizionali.

Il divieto di caldaie a gas slitta al 2040
La retromarcia sull’Ecodesign non significa però che l’Europa abbia rinunciato alla decarbonizzazione del riscaldamento domestico. Il regolamento Ecodesign riguarda infatti la vendita dei prodotti, ma non modifica i target stabiliti dalla direttiva Epbd – “Case Green”. Quest’ultima mantiene un obiettivo ambizioso: eliminare l’uso dei combustibili fossili nel riscaldamento entro il 2040. Un traguardo solo “indicativo” ma su cui Bruxelles chiederà comunque agli Stati membri azioni concrete, affidando agli incentivi, più che ai divieti, la responsabilità di spingere cittadini e imprese verso pompe di calore, sistemi ibridi o altre tecnologie rinnovabili.

Il sollievo dell’industria
Se per alcuni la decisione rappresenta un indebolimento delle ambizioni climatiche, per l’industria italiana è una liberazione. Le caldaie a condensazione sono già compatibili con combustibili rinnovabili e integrabili con solare termico o pompe di calore in sistemi ibridi, che rappresentano una delle vie più concrete per ridurre consumi ed emissioni senza stravolgere gli edifici.

Oggetto: Tardiva registrazione dei contratti di locazione e sublocazione soggetti a imposta di registro – Determinazione della sanzione.

Pubblicata dalla Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate la Risoluzione n. 56 (in allegato) concernente la determinazione della sanzione per tardiva registrazione dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale soggetti a imposta di registro – Articolo 69 del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro.

La questione presa in esame riguarda le modalità di applicazione della sanzione per tardiva registrazione ivi prevista e se la stessa debba essere commisurata all’imposta di registro calcolata sull’ammontare dei corrispettivi pattuiti per l’intera durata del contratto ovvero a quella calcolata sul canone annuale.

Considerato il recente orientamento espresso dai giudici di legittimità, a parziale superamento delle indicazioni fornite nella Circolare AdE n. 26/E del 2011, la Risoluzione in oggetto determina che, in caso di tardiva registrazione di un contratto di locazione o sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, quindi soggetto ad imposta di registro, la sanzione prevista vada essere commisurata all’imposta di registro calcolata, in caso di pagamento annuale dell’imposta, sull’ammontare del canone relativo alla prima annualità.

Si osserva inoltre, con riferimento ai contratti di locazione soggetti a cedolare secca che, nei casi di omessa o tardiva richiesta di registrazione non sia possibile applicare la sanzione in via proporzionale e, pertanto viene applicata una sanzione in misura fissa.

Nello specifico, è prevista una sanzione pari a 250 euro per l’ipotesi di omessa registrazione dell’atto e pari a 150 euro per l’ipotesi di tardiva registrazione dell’atto. Le predette sanzioni si applicano anche nell’ipotesi in cui l’imposta non sia dovuta in conseguenza dell’applicazione di regimi sostitutivi o agevolativi.

Con riferimento alle annualità successive alla prima trova, invece, applicazione la sanzione per tardivo versamento prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Resta ferma la possibilità per il contribuente, qualora ne ricorrano i presupposti, di accedere al ravvedimento ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Le spese relative all’acquisto di una abitazione fanno maturare il diritto alla detrazione fiscale sul 730 (o modello Unico) nella percentuale del 19% sia per la parcella del Notaio che per la fattura dell’Agenzia Immobiliare, ottenendo così un rimborso IRPEF. Il diritto a tali detrazioni sorge in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

Detrazione Agenzia Immobiliare
Nel caso delle spese sostenute per il pagamento della provvigione all’agenzia immobiliare è possibile usufruire di una detrazione fiscale nella misura del 19%, fino ad un limite massimo di 1.000 euro.
Ad esempio, su una provvigione di 5.000 euro, il diritto alla detrazione sarà pari al 19% su 1.000 euro, pertanto non sui 5.000 euro.
In sostanza, è possibile ottenere un rimborso al massimo di 190 euro per quanto riguarda tale detrazione.
Queste spese, nella dichiarazione dei redditi, vanno indicate nella sezione I del quadro E, nello specifico al rigo E17 (altre spese) indicando il codice “17”.
Precisiamo che tale detrazione delle spese riferita ai compensi di intermediazione all’agenzia immobiliare, è ottenibile solo in riferimento a spese sostenute per le compravendite e non per le locazioni e/o affitti.

Detrazione spese Notarili
Nella dichiarazione dei redditi i contribuenti hanno la possibilità di detrarre le spese notarili sostenute per l’acquisto di un immobile. È importante precisare che la legge consente di detrarre esclusivamente le spese relative all’atto di mutuo e, tra queste rientra il compenso del notaio.

Più nel dettaglio, queste spese usufruiscono di una detrazione IRPEF del 19%, applicata su un importo massimo di 4.000 euro, che si applica cumulativamente a tutte le spese accessorie detraibili. Per cui, la detrazione massima ottenibile è di 760 euro (il 19% di 4.000 euro).
Il limite di 4.000 euro si riferisce alla somma totale di tutte le spese accessorie, che includono:
Le imposte fiscali, comprese le tasse per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteche e le imposte alternative sul capitale finanziato, oltre alle “commissioni” per il rimborso delle rate.
Le spese di istruttoria e di perizia tecnica.
Le commissioni di intermediazione spettanti agli istituti finanziari.
La penalità per anticipata estinzione del mutuo, ecc.
L’intero ammontare degli importi aggiuntivi dovuti alle fluttuazioni dei tassi di cambio sui prestiti erogati in valuta estera.

Le spese notarili, nella dichiarazione dei redditi, vanno indicate nella sezione I del quadro E, nello specifico al rigo E7.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato le Linee Guida al Salva Casa (DL 69/2024 convertito nella Legge 105/2024) documento che intende fornire linee di indirizzo, criteri interpretativi e risposte a quesiti su stato legittimo degli immobili, cambi di destinazione d’uso, sanatoria e agibilità per supportare amministrazioni e operatori di settore nell’attuazione delle disposizioni del Salva Casa.

Viene precisato che le disposizioni sono di per sé auto-applicative e non richiedono ulteriori interventi attuativi, fatta salva la possibilità per la legislazione regionale di adottare norme di dettaglio nel rispetto della ratio di ciascuna disposizione e dei limiti nel rapporto tra legislazione statale e legislazione regionale.

Quattro le macro-aree di intervento interessate dalle modifiche che il Salva Casa ha apportato al Testo unico dell’edilizia:

  1. ridefinizione dei titoli che consentono di comprovare lo stato legittimo degli immobili (articolo 9-bis del Testo unico);
  2. nuova disciplina relativa ai mutamenti di destinazione d’uso (articolo 10, comma 2, e 23-ter del Testo unico);
  3. regime delle tolleranze e semplificazione delle procedure finalizzate a sanare o regolarizzare situazioni di difformità di tolleranze costruttive ed esecutive (articolo 34-bis del Testo unico), casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo (nuovo articolo 34-ter del Testo unico), ridefinizione della cd. doppia conformità, limitatamente alle parziali difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 34, alle ipotesi di assenza o difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 37, nonché alle variazioni essenziali (nuovo articolo 36-bis del Testo unico);
  4. adeguamento degli standard edilizi alle trasformazioni del contesto sociale ed urbano per il recupero dei sottotetti (articolo 2-bis del Testo unico), l’edilizia libera (articolo 6 del Testo unico), il certificato di agibilità (articolo 24 del Testo unico).

 

In considerazione della finalità della Banca Dati delle Strutture Ricettive (BDSR) volta ad assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, la sicurezza del territorio e il contrasto a forme irregolari di ospitalità e visto l’obiettivo di garantire il buon funzionamento del sistema di interoperabilità tra banche dati e la sicurezza dei portali telematici sui quali vengono pubblicati gli annunci, è emersa la necessità di uniformare il termine entro cui i soggetti interessati hanno l’obbligo di munirsi del CIN che deve, pertanto, intendersi fissato nella data del 1° gennaio 2025, pena l’applicazione delle sanzioni previste dalla norma di cui all’art. 13-ter del decreto-legge del 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.

La individuazione di un termine unico è finalizzata a garantire uniformità di trattamento nei confronti degli utenti finali della BDSR, ovverosia i titolari di strutture ricettive e di unità immobiliari ad uso abitativo offerti in locazione. L’uniformità del termine consente, inoltre, di agevolare le attività dei gestori dei portali telematici conformemente alle previsioni del recente Regolamento (UE) 2024/1028 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024, relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine, a norma del quale “i locatori, quando offrono i propri servizi di locazione di alloggi a breve termine tramite una piattaforma online di locazione a breve termine, sono tenuti a dichiarare alla piattaforma di pubblicazione online se l’unità offerta è soggetta a una procedura di registrazione e, in caso affermativo, a fornire il numero di registrazione”. Pertanto, “le piattaforme online di locazione a breve termine dovrebbero garantire che i servizi non siano offerti qualora non sia stato fornito alcun numero di registrazione, nei casi in cui un locatore dichiara che tale numero di registrazione è applicabile, e che, qualora sia stato fornito un numero di registrazione, tale numero di registrazione sia indicato”.

Il termine fissato al 1° gennaio 2025 è riferito non solo al rispetto dell’obbligo di esposizione del CIN (Codice Identificativo Nazionale) ma anche al rispetto degli obblighi di dotare l’immobile concesso in locazione dei rilevatori di monossido di carbonio e/o gas combustibile e degli estintori.

L’aggiornamento catastale in seguito a interventi edilizi si rende necessario, in determinate circostanze, al termine di un lavoro di ristrutturazione.

La legge di Bilancio 2024 prevede che l’Agenzia delle Entrate debba verificare, in relazione agli immobili oggetto di intervento di ristrutturazione agevolato con il superbonus, la regolare presentazione della dichiarazione di variazione dello stato dell’immobile anche ai fini degli effetti sulla rendita catastale.

L’obbligo di procedere alla variazione catastale è obbligatorio nel caso in cui vengono realizzati lavori da cui risultino una o più di queste variazioni:
-incremento del numero dei vani;
-aumento della volumetria;
-aumento del 15% del valore venale dell’immobile.

Altri tipi di lavori, come ad esempio la sostituzione degli infissi non comportano nessun tipo di comunicazione.

Il Testo unico dell’edilizia prevede che, entro trenta giorni dal termine dei lavori di ristrutturazione, il direttore dei lavori procede con il presentare al Comune, in alternativa:
-ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale (procedura telematica Docfa);
-dichiarazione che gli interventi non hanno portato a una variazione catastale.

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Avviso del Ministero del Turismo del 3 settembre 2024 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/09/03/TX24ADA8917/p2), in attuazione di quanto previsto dall’art. 13-ter del D.L. 145/2023, è immediatamente diventata operativa la Banca Dati delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazioni brevi o per finalità turistiche.

Ciò comporta che, entro il 2 novembre 2024, i soggetti esercenti attività turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere, nonché i locatori di unità abitative destinate a locazioni turistiche o locazioni brevi, devono dotarsi del Codice Identificativo Nazionale (CIN) da indicare negli annunci pubblicitari da chiunque, diretti locatori o intermediari, e ovunque pubblicati nonché esporlo all’esterno degli edifici nei quali sono ubicati gli immobili adibiti a tale utilizzo.

la nuova legge prevede che il Ministero del turismo tramite apposita procedura automatizzata, assegni il CIN alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche alle locazioni brevi e alle strutture turistico ricettive alberghiere ed extra alberghiere.

Per ottenere il CIN, se la struttura è già stata inserita nella banca dati regionale delle strutture ricettive, è sufficiente accedere (tramite SPID o CIE) al sito del Ministero del Turismo all’indirizzo https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/  diversamente, bisogna prima censire l’immobile / struttura ricettiva sulla banca dati della regione di competenza e successivamente sul sito del Ministero del Turismo. Si tratta, quindi di un doppio adempimento: prima sul sito della Regione / Provincia autonoma competente per l’assegnazione del Codice identificativo Regionale (CIR) propedeutico per il successivo ottenimento del Codice Identificativo Nazionale (CIN). Pertanto, il nuovo codice sostituirà a tutti gli effetti i vecchi codici regionali e sarà inserito in una banca dati nazionale.

Ancora entro il termine di obbligatorietà del CIN, come previsto dall’art. 13-ter del D.L. 145/2023, entrano in vigore gli obblighi sulla sicurezza degli impianti di cui gli immobili sopra citati devono essere dotati:
-dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio funzionanti;
-estintori portatili da ubicare in posizioni visibili e accessibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo. Deve essere installato un estintore della capacità estinguente minima con carica minima non inferiore a 6 kg o 6 lt ogni 200 mq di superficie e, comunque, almeno un estintore per piano. La norma non impone che siano realizzati impianti permanenti ed è, quindi sufficiente che gli estintori e i rilevatori siano presenti nella struttura, anche se rimovibili, e non è richiesto un progetto tecnico per l’impianto.

Resta, in capo a tali soggetti e per tali attività, l’obbligo di comunicazione alla questura degli ospiti e, per chi esercita tale attività in forma imprenditoriale la presentazione della SCIA presso il Comune nel quale è esercitata.

Le sanzioni
Sono previste sanzioni per le violazioni delle disposizioni di legge che non trovano applicazione quando lo stesso fatto è sanzionato dalla normativa regionale:
-indisponibilità del CIN: da 800 a 8.000 €;
-mancata esposizione del CIN: da 500 a 5.000 €;
-inosservanza dei requisiti di sicurezza: da 600 a 6.000 €;
-locazione di quattro o più immobili senza aver presentato SCIA: da 2.000 a 10.000 €.

Le funzioni di controllo e verifica e l’applicazione delle sanzioni amministrative sono attribuite al Comune nel cui territorio è ubicata la struttura turistico ricettiva o l’unità immobiliare concessa in locazione, all’Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza è affidato il compito di effettuare specifiche analisi del rischio.

Il bonus ristrutturazioni nel 2025 subirà la riduzione dell’aliquota di detrazione e del tetto di spesa agevolabile e tuttavia, per centrare gli obiettivi europei sull’efficientamento energetico, non è escluso che nel 2025 il bonus ristrutturazioni sarà definitivamente superato dalla revisione complessiva dei bonus edilizi.

Attualmente, se non ci saranno modifiche con la manovra di fine anno, il bonus ristrutturazione subirà una progressiva riduzione e se, fino al 31 dicembre 2024, avrà un’aliquota al 50% e un tetto di spesa a 96mila euro, per effetto del Decreto Superbonus, si ridurrà nel seguente modo:
– 36% dal 2025 al 2027;
– 30% dal 2028 al 2033.

Il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione sarà pari a 48mila euro per unità immobiliare.

Sempre se non ci saranno novità nella manovra, il bonus ristrutturazione 2025, con aliquote e tetti di spesa ridotti, riguarderà:

– gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali;
– gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali;
– gli interventi sugli immobili danneggiati dalle calamità naturali;
– l’eliminazione delle barriere architettoniche, la prevenzione degli atti illeciti, la cablatura e riduzione dell’inquinamento acustico;
– la bonifica dall’amianto, gli interventi anti-infortunio, l’acquisto di box auto e posti auto pertinenziali.

La riduzione dell’aliquota e del tetto di spesa non toccherà la detrazione sul 25% del prezzo di acquisto degli immobili oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che li rivendano o li assegnino entro 18 mesi dal termine dei lavori. Questo bonus dal 2025 scenderà al 36% e non dovrebbe avere scadenza.

A questo punto c’è da chiedersi se il bonus ristrutturazione 2025 ci sarà o se, invece, il Governo varerà prima la riforma dei bonus edilizi come previsto dal Piano strutturale di bilancio (Psb), predisposto dal Governo, che prevede il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento energetico degli edifici con un ricorso sempre minore alle detrazioni fiscali tramite la creazione di un mercato degli attestati di efficienza energetica, cioè titoli negoziabili che certificano la realizzazione di interventi di efficientamento energetico. A tal fine il Psb propone delle semplificazioni, come lo snellimento dei regolamenti condominiali e la creazione di un archivio degli attestati di prestazione energetica (Ape) che dialoghi con il Catasto, la possibilità di introdurre sistemi premiali per le famiglie in condizioni di povertà energetica, finanziabili con le risorse del Fondo sociale per il clima.

Scenario che prevedibilmente vedrà orientarsi il bonus ristrutturazione alla riqualificazione edilizia per il miglioramento delle prestazioni energetiche dell’immobile.

 

Legge salva casa. Con la conversione in legge del D.L. 69/2024 vengono ridisegnate le configurazioni di variazione essenziale al progetto approvato, delle parziali difformità al permesso di costruire/SCIA alternativa al PdC e delle relative procedure di regolarizzazione ex articolo 36-bis D.P.R. 380/01 e regime sanzionatorio. Le variazioni essenziali continuano a configurare abuso edilizio primario, perseguite ai sensi dell’articolo 31 c.2 T.U.E., restano assimilate penalmente a interventi in totale difformità al permesso di costruire (vedasi articoli 31 c.9 e 44 c.1 lettera b) T.U.E) e sono sanabili col nuovo articolo 36-bis T.U.E. ovvero con procedura di accertamento di conformità “semplificata”, nel rispetto di tutti i presupposti da esso previsti. Le variazioni essenziali sono definite qualitativamente dall’articolo 32 T.U.E che lascia margini alle legislazioni regionali di stabilire quantitativamente e più dettagliatamente;

Per edifici sottoposti a vincoli di varia natura viene abrogato il criterio assorbente in variazione essenziale di tutti gli illeciti edilizi diversi e inferiori a tale qualifica (art. 32 c.3 ultimo periodo, T.U.E.); restano invece equiparati a totale difformità dal permesso tutte le irregolarità classificabili variazioni essenziali (art. 32 c.3 primo periodo, T.U.E.).

Cosa è una variazione essenziale al progetto approvato.
La nozione di variazione essenziale dal progetto approvato è citata negli articoli 31 e 32 del DPR 380/01 e integra una tipologia di abuso edilizio intermedia tra la totale difformità e quella parziale (Cass. Pen. n. 37946/2021, n. 52977/2017, n. 41176/2012, 24236/2010). In altre parole, la variazione essenziale costituisce una variante sostanziale apportata in corso d’opera rispetto al progetto approvato con Permesso di costruire/SCIA alternativa, con conseguente difficoltà valutativa sulla determinazione di variazione essenziale e l’aggravante della non uniformità delle definizioni regionali, che ha portato ad una deriva anche rilevante tra versioni regionali, questione peraltro aggravata da ultimo anche da recente sentenza di Corte Costituzionale n. 119/2024;

Variazioni essenziali e la rilevanza penale.
Secondo quanto confermato dalle norme e dalla Cassazione nelle già citate sentenze, fatto salvo che l’abuso edilizio costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, la nozione di variazione essenziale dal permesso di costruire, ex art. 32 del d.P.R. n. 380/2001, costituisce una tipologia di abuso intermedia tra la difformità totale e quella parziale, sanzionata dall’art. 44, lett. a), del d.P.R. n. 380 del 2001, articolo che prevede una sanzione penale.

Nuovo regime Salva Casa e semplificazione per variazioni essenziali.
Tra le modifiche apportate in conversione di legge, il provvedimento Salva Casa ha spostato le variazioni essenziali dal severo procedimento di Accertamento di (doppia) conformità ex articolo 36 a quello più semplificato e istituito nell’articolo 36-bis. Più dettagliatamente, all’abuso primario di variazione essenziale vengono ridotti i rigidi requisiti di doppia conformità alla disciplina urbanistico edilizia, cioè vigente sia all’epoca di abuso che al momento di istanza di sanatoria: l’ultimo periodo del comma 1, inserito nell’articolo 36-bis T.U.E, prevede che le disposizioni e procedura di sanatoria con doppia conformità “asimmetrica” o semplificata trovano applicazione anche per le variazioni essenziali di cui all’articolo 32 T.U.E. Per coerenza e logica di sistema, la regolarizzazione delle variazioni essenziali dovrà avvenire con istanza di permesso in sanatoria, rimanendo esclusa invece la SCIA in sanatoria.

Il superamento dell’improcedibilità di “sanatoria paesaggistica”.
Premesso che si rende comunque necessario ottenere il parere favorevole di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’articolo 167 c.4 D.Lgs. 42/2004, per gli illeciti effettuati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico è stato superato il divieto di ottene la sanatoria.

La traslazione delle variazioni essenziali nella procedura di sanatoria edilizia semplificata ex art. 36-bis T.U.E. estende ad esse il più favorevole regime di accertamento di compatibilità paesaggistica sopra descritto e dovrebbe portare a superare il possibile contrasto che qualifica superiormente, in totale difformità dal permesso, ogni variazione essenziale compiuta con questi vincoli paesaggistici.

E restano le variazioni essenziali effettuati su immobili assoggettati ai restanti vincoli elencati al comma 3 articolo 32 T.U.E. che salgono comunque in totale difformità (vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali).

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