Con la sentenza n. 222/2018, la terza sezione della Commissione tributaria provinciale di Pavia ha stabilito che l’utilizzo del regime della cedolare secca è sempre consentito quando il locatore, persona fisica non esercente attività di impresa, arte o professione, conceda in locazione un immobile per uso abitativo, anche ad un conduttore diverso da persona fisica. Ecco come si è arrivati a tale decisione.
Tutto è nato in seguito all’impugnazione da parte di un contribuente di un avviso di liquidazione con cui le Entrate di Pavia intendevano recuperare l’imposta di registro per un contratto di locazione il cui versamento era stato omesso ritenendo di poter rientrare nel regime della cosiddetta “cedolare secca”.
Cos’è la cedolare secca.
La legge istitutiva della cedolare secca è disciplinata dall’articolo 3 del dlgs n. 23/2011. Il regime della cedolare secca prevede, oltre a un’imposta sostitutiva in alternativa alla tassazione ordinaria Irpef, l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro e dei bolli.
Possono essere assoggettati all’imposta sostitutiva gli immobili a uso abitativo, categoria catastale da A/1 ad A/11 escluso A/10 (uffici o studi privati), e le relative pertinenze inseriti in contratti di locazione con finalità abitativa.
Cedolare secca se il locatore è una società.
Sempre l’articolo 3 del dlgs n. 23/2011, al comma 6 dice che non possono optare per il regime della cedolare secca i soggetti (Locatori) che procedono alla locazione di immobili ad uso abitativo nell’esercizio dell’attività di impresa o di arti e professioni.
Con la circolare n. 26/E del 1° giugno 2011, l’Agenzia delle Entrate ha poi chiarito che per effetto della sopra citata disposizione esulano dal campo di applicazione della cedolare secca anche i contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell’immobile per finalità abitative proprie, di collaboratori e dipendenti.
Cedolare secca, la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pavia.
La Commissione tributaria provinciale di Pavia ha accolto il ricorso del contribuente e annullato l’avviso di liquidazione opposto. La sentenza dice che la legge istitutiva della cedolare secca prevede solo restrizioni per il locatore, che, per fruire dell’agevolazione, non deve agire nell’esercizio di impresa o di lavoro autonomo; ma nessuna limitazione, aggiunge il collegio provinciale, è indicata in capo ai conduttori.