Spostato al 1° gennaio 2025 il termine per l’acquisizione del CIN

Spostato al 1° gennaio 2025 il termine per l'acquisizione del CIN

Spostato al 1° gennaio 2025 il termine per l’acquisizione del CIN

In considerazione della finalità della Banca Dati delle Strutture Ricettive (BDSR) volta ad assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, la sicurezza del territorio e il contrasto a forme irregolari di ospitalità e visto l’obiettivo di garantire il buon funzionamento del sistema di interoperabilità tra banche dati e la sicurezza dei portali telematici sui quali vengono pubblicati gli annunci, è emersa la necessità di uniformare il termine entro cui i soggetti interessati hanno l’obbligo di munirsi del CIN che deve, pertanto, intendersi fissato nella data del 1° gennaio 2025, pena l’applicazione delle sanzioni previste dalla norma di cui all’art. 13-ter del decreto-legge del 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.

La individuazione di un termine unico è finalizzata a garantire uniformità di trattamento nei confronti degli utenti finali della BDSR, ovverosia i titolari di strutture ricettive e di unità immobiliari ad uso abitativo offerti in locazione. L’uniformità del termine consente, inoltre, di agevolare le attività dei gestori dei portali telematici conformemente alle previsioni del recente Regolamento (UE) 2024/1028 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024, relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine, a norma del quale “i locatori, quando offrono i propri servizi di locazione di alloggi a breve termine tramite una piattaforma online di locazione a breve termine, sono tenuti a dichiarare alla piattaforma di pubblicazione online se l’unità offerta è soggetta a una procedura di registrazione e, in caso affermativo, a fornire il numero di registrazione”. Pertanto, “le piattaforme online di locazione a breve termine dovrebbero garantire che i servizi non siano offerti qualora non sia stato fornito alcun numero di registrazione, nei casi in cui un locatore dichiara che tale numero di registrazione è applicabile, e che, qualora sia stato fornito un numero di registrazione, tale numero di registrazione sia indicato”.

Il termine fissato al 1° gennaio 2025 è riferito non solo al rispetto dell’obbligo di esposizione del CIN (Codice Identificativo Nazionale) ma anche al rispetto degli obblighi di dotare l’immobile concesso in locazione dei rilevatori di monossido di carbonio e/o gas combustibile e degli estintori.

Allegato vademecum ad opera della FIAIP sulla procedura di richiesta del CIN:

Locazioni Turistiche Procedura di Richiesta del CIN

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