Locazioni brevi e turistiche, dal 2 novembre CIN obbligatorio

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Avviso del Ministero del Turismo del 3 settembre 2024 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/09/03/TX24ADA8917/p2), in attuazione di quanto previsto dall’art. 13-ter del D.L. 145/2023, è immediatamente diventata operativa la Banca Dati delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazioni brevi o per finalità turistiche.

Ciò comporta che, entro il 2 novembre 2024, i soggetti esercenti attività turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere, nonché i locatori di unità abitative destinate a locazioni turistiche o locazioni brevi, devono dotarsi del Codice Identificativo Nazionale (CIN) da indicare negli annunci pubblicitari da chiunque, diretti locatori o intermediari, e ovunque pubblicati nonché esporlo all’esterno degli edifici nei quali sono ubicati gli immobili adibiti a tale utilizzo.

la nuova legge prevede che il Ministero del turismo tramite apposita procedura automatizzata, assegni il CIN alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche alle locazioni brevi e alle strutture turistico ricettive alberghiere ed extra alberghiere.

Per ottenere il CIN, se la struttura è già stata inserita nella banca dati regionale delle strutture ricettive, è sufficiente accedere (tramite SPID o CIE) al sito del Ministero del Turismo all’indirizzo https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/  diversamente, bisogna prima censire l’immobile / struttura ricettiva sulla banca dati della regione di competenza e successivamente sul sito del Ministero del Turismo. Si tratta, quindi di un doppio adempimento: prima sul sito della Regione / Provincia autonoma competente per l’assegnazione del Codice identificativo Regionale (CIR) propedeutico per il successivo ottenimento del Codice Identificativo Nazionale (CIN). Pertanto, il nuovo codice sostituirà a tutti gli effetti i vecchi codici regionali e sarà inserito in una banca dati nazionale.

Ancora entro il termine di obbligatorietà del CIN, come previsto dall’art. 13-ter del D.L. 145/2023, entrano in vigore gli obblighi sulla sicurezza degli impianti di cui gli immobili sopra citati devono essere dotati:
-dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio funzionanti;
-estintori portatili da ubicare in posizioni visibili e accessibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo. Deve essere installato un estintore della capacità estinguente minima con carica minima non inferiore a 6 kg o 6 lt ogni 200 mq di superficie e, comunque, almeno un estintore per piano. La norma non impone che siano realizzati impianti permanenti ed è, quindi sufficiente che gli estintori e i rilevatori siano presenti nella struttura, anche se rimovibili, e non è richiesto un progetto tecnico per l’impianto.

Resta, in capo a tali soggetti e per tali attività, l’obbligo di comunicazione alla questura degli ospiti e, per chi esercita tale attività in forma imprenditoriale la presentazione della SCIA presso il Comune nel quale è esercitata.

Le sanzioni
Sono previste sanzioni per le violazioni delle disposizioni di legge che non trovano applicazione quando lo stesso fatto è sanzionato dalla normativa regionale:
-indisponibilità del CIN: da 800 a 8.000 €;
-mancata esposizione del CIN: da 500 a 5.000 €;
-inosservanza dei requisiti di sicurezza: da 600 a 6.000 €;
-locazione di quattro o più immobili senza aver presentato SCIA: da 2.000 a 10.000 €.

Le funzioni di controllo e verifica e l’applicazione delle sanzioni amministrative sono attribuite al Comune nel cui territorio è ubicata la struttura turistico ricettiva o l’unità immobiliare concessa in locazione, all’Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza è affidato il compito di effettuare specifiche analisi del rischio.

Unisciti alla discussione


Confronta Strutture

Confronta