La cedolare secca per l’affitto dei negozi è applicabile anche se si verifica la proroga contrattuale. E non solo quando viene stipulato un nuovo contratto di locazione. Lo dicono le Entrate nelle ultime righe della risposta all’interpello 297/2019. È un’apertura che moltiplica il numero dei potenziali beneficiari della tassa piatta al 21 per cento.
La possibilità di optare per la cedolare sugli affitti dei locali accatastati come C/1 (prevista dal comma 59 della legge 145/18) riguarda i soli contratti stipulati nel 2019. A stretto rigore, dunque, non ne potrebbero beneficiare i contratti meramente prorogati nel corso dell’anno. Secondo la risposta 297, invece, «la proroga, agli effetti della disposizione in esame, si considera come se fosse un contratto di locazione stipulato nel corso del 2019». Non è chiaro, però, se per le Entrate la «scadenza naturale» arrivi dopo i primi sei o dopo i primi 12 anni. È vero che al sesto anno il locatore può negare il rinnovo solo nei casi di legge, ma la stessa legge 392/1978 (articolo 28) dice che «il contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni». Il che aprirebbe all’opzione già quando scatta il primo “+6”.
I contratti interessati
Nel 2018 sono stati registrati 363mila nuovi contratti per immobili non abitativi (dato in linea con gli anni precedenti). I locali accatastati come negozi (C/1) sono il 6,7% del totale delle unità non residenziali, di cui l’80% posseduti da persone fisiche. Quindi si può ipotizzare una cifra di circa 19mila nuovi contratti di locazione di negozi siglati in un anno da privati.
Sono invece 807mila i negozi posseduti da persone fisiche con locazioni già in corso. Il che permette di stimare circa 120mila proroghe all’anno.