Locazione uso foresteria

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Il contratto di locazione a uso foresteria, per le sue particolarità, può adattarsi a diverse
casistiche e specifiche esigenze delle parti.
Innanzitutto, con questa tipologia di contratto una società assume in locazione uno o
più immobili ad uso abitativo in ragione di concederli ai propri dipendenti o collaboratori per
uno specifico periodo di tempo.
Non è raro il caso di una società di costruzioni edili che riceva in commissione l’esecuzione di
lavori in un luogo lontano dalla sua sede. Da questa circostanza può derivare il bisogno di
trovare una sistemazione agli addetti ai lavori in loco, stante il periodo di tempo secondo cui
saranno addetti a questi interventi.
In questi la locazione in oggetto si configura quale
soluzione migliore e più efficace: locazione di immobili vicino al cantiere, per uno specifico
periodo.
Dal punto di vista giuridico vi sono alcune osservazioni da effettuare.
Chi gode del contratto non è chi lo ha stipulato: la società conduttrice è esclusivamente colei
che risulta titolare dei diritti e degli obblighi nascenti dalla locazione, in primo luogo il
versamento del canone.
Come sopra accennato, il locatario può essere solo un’impresa (anche non in forma societaria).
Infine, l’unità immobiliare può essere solo ad uso abitativo dei dipendenti dell’impresa, tant’è
che nel medesimo contratto occorre indicare che l’unità viene concessa in locazione ad uso
foresteria per destinazione abitativa del dipendente.
La normativa applicabile è quella civilistica, nello specifico in tema di locazione, nonché quella
sulle locazioni di cui alla L. 09/12/1998, n. 431.
Ne consegue che i soggetti coinvolti hanno libertà di determinazione il quantum del canone e la
durata del rapporto.
Questo contratto presenta particolari agevolazioni fiscali, sia entrambe le parti: il locatore può
ottenere una deduzione pari al 5% sul reddito imponibile ai fini IRPEF; il conduttore può
effettuare la deduzione dei canoni e le spese di manutenzione dell’immobile dal reddito
d’impresa prodotto per un periodo pari a tre anni.
Inoltre è considerato da applicarsi il regime di tassazione fissa agevolata rappresentato dalla
cedolare secca.

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