Sono molteplici le soluzioni esistenti che permettono di acquistare casa a condizioni vantaggiose. Vediamo alcune di queste opportunità, dal leasing abitativo all’accessibilità ai mutui.
Leasing immobiliare abitativo
Si tratta di agevolazioni fiscali finalizzate a favorire l’utilizzo dello strumento del leasing per l’acquisto dell’abitazione principale. Ad essere interessati sono tutti i contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro che stipulano contratti di leasing aventi per oggetto immobili, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna e che non siano titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.
Le agevolazioni sono differenti in base all’età del soggetto all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria:
-fino a 35 anni detraibilità pari al 19% dei canoni di leasing fino a un importo massimo di 8.000 euro annui; pari al 19% del prezzo del riscatto fino a un importo massimo di 20.000 euro;
-soggetti con età uguale o superiore a 35 anni detraibilità pari al 19% dei canoni di leasing fino a un importo massimo di 4.000 euro annui; detraibilità pari al 19% del prezzo del riscatto fino a un importo massimo di 10.000 euro.
Garanzia statale per l’acquisto della prima casa
Il fondo di garanzia per l’acquisto e la ristrutturazione della prima casa consente di richiedere mutui ipotecari fino a 250.000 euro avvalendosi delle garanzie statali per metà dell’importo. La garanzia statale è concessa al soggetto che richiede un mutuo prima casa.
Il mutuo deve essere erogato per il solo acquisto o per l’acquisto e la ristrutturazione e/o accrescimento dell’efficienza energetica di un immobile che rispetti le seguenti caratteristiche:
-non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
-non deve avere caratteristiche di lusso (decreto del Ministero del Lavori pubblici del 2/8/1969).
-deve essere adibito ad abitazione principale.
Il fondo offre garanzie statali pari al 50% della quota capitale del mutuo richiesto, è aperto a tutti, indipendentemente dall’età, ma prevede un tasso applicato al mutuo non superiore al tasso effettivo globale medio (Tegm) pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi della legge antiusura per:
-giovani coppie (dove almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni);
-giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico;
-nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;
-conduttori di alloggi di proprietà degli istituti autonomi case popolari, comunque denominati.
Accedendo al fondo, la banca, garantita dallo Stato, non può richiedere al cittadino ulteriori garanzie personali oltre all’ipoteca e all’eventuale assicurazione.
La domanda di accesso al fondo deve essere presentata direttamente alla banca aderente all’iniziativa cui si richiede il mutuo, utilizzando l’apposita modulistica per la richiesta di accesso al fondo di garanzia disponibile sui siti di Consap e del Dipartimento del Tesoro e delle banche aderenti, il cui elenco sempre aggiornato è disponibile sul sito di Consap.
Fondo di solidarietà per la sospensione delle rate del mutuo
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Abi con le Associazioni dei consumatori hanno promosso due strumenti complementari che permettono di sospendere per un tempo determinato il pagamento delle rate dei finanziamenti in situazioni di temporanea difficoltà economica:
-il fondo Mef di solidarietà per i mutui prima casa;
-l’accordo Abi con le Associazioni dei consumatori.
I due strumenti fanno riferimento ad eventi imprevisti di natura diversa, sempre connessi alla salute o al deteriorarsi della situazione lavorativa (la morte, un grave infortunio, la perdita del posto di lavoro o la sospensione/riduzione dell’orario di lavoro).
Il fondo di solidarietà del Mef per i mutui prima casa consente di beneficiare della sospensione fino a 18 mesi del pagamento dell’intera rata del mutuo (se non superiore a 250.000 euro) in casi di improvvisa difficoltà economica del mutuatario (con Isee non superiore a 30.000 euro) dovuta al decesso di uno dei titolari, a un grave infortunio/handicap o alla perdita di lavoro.
L’accordo per il credito tra Abi e associazioni dei consumatori permette invece la sospensione fino a 12 mesi della sola quota capitale per i mutui ipotecari sull’abitazione principale nei casi di sospensione del lavoro o riduzione temporanea dell’orario lavorativo.